LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.