LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 (Edilizia pubblica e di pubblico interesse)
(programmi 1.4.3. e 1.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 56 , comma 8, della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
4. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 34/1987, dall'articolo 99 della legge regionale 3/1990, e dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 600 milioni per l'anno 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1996, un limite di impegno di lire 300 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
10. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.