LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 (Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con mutuo)
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.