LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 22/1982, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 38/1995, e dall'articolo 2 della legge regionale 54/1985, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.