LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Cartografia tecnica regionale)
(programmi 0.5.2. , 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 63/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 63/1991, come definiti dal progetto generale del sistema cartografico regionale, per la realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l'accesso alle stesse, ivi comprese le spese per l'allestimento di locali e di impianti, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strumentazione.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988 n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.