LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Accordi di programma. Interventi
finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 19.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.