LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1996
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 2
 (Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo
principale)
1. È imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato IATP:
a) la persona fisica qualora:
1) possegga un reddito proveniente dall' azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di IATP se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione IVA;
2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;
3) possegga una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2;
b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:
1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;
2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;
3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.

2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:
a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 84, L. R. 13/1998