LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale.
1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L. R. 4/1999
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
4Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:
1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 3
 (Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile.
2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 4
 (Biotopi naturali)
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 349/1986 .
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
5Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
8Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016
9Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016
10Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina del comma 11 da art. 4, comma 19, L. R. 23/2002
3Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 6
 (Parchi comunali e intercomunali)
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.
6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell' articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 .
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 6 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 24/2016
3Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 5, comma 5, L. R. 24/2016
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 sexies, c. 2, LR. 42/1996, come disposto dall'art. 65, c. 5 della medesima LR. 20/2021.
5Il Regolamento, di cui all'art. 40 sexies, c. 2, L.R. 42/1996, è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/9/2022, n. 39) ed è in vigore dal 29/9/2022.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 8
 (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) istituzione dei biotopi;
d)   ( ABROGATA )
e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;
g)   ( ABROGATA )
1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.
2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:
a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;
e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;
f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.
3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 , è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.
7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.
8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 . Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
2Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004
4Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008
5Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
10Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
11Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
12Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
13Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
14Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
15Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
16Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
17Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
18Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
19Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
20Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021
21Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
22Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
23Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
24Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021