LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 75
 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 15/1991)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>.

2.
All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
4.
All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5.
All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6.
All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.