LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 40 sexies
 (Contributi per parchi comunali e intercomunali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.