LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 40 bis
 (Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:
a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;
b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.