LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 30
 (Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale.
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di lavoro del personale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L. R. 13/1998
2Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole soppresse al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021