LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 22
 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;
d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;
d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui all'articolo 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
4. Il Consiglio direttivo delibera:
a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;
f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
i)   ( ABROGATA )
l) la partecipazione a società e associazioni;
m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3, lettera a), e 5;
m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di biodiversità, entro quindici giorni dalla data della nomina.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021