LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al sovraordinato piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022