CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITÀ
DI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 14 bis
(Servizi di integrazione lavorativa)
1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.
2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con i servizi per l’impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.
3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente.
4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis.
4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 4 quater aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
7Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 14 ter
(Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.
5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.
6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi.
7 bis. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati costituiscono risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo.
7 ter. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati nell'esercizio 2013 costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio 2015.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 46, L. R. 2/2006
3Articolo sostituito da art. 11, comma 12, L. R. 12/2009
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
5Comma 4 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
6Comma 7 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 4, L. R. 15/2014
8Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 27/2014
9Comma 7 ter aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 27/2014
10Parole sostituite al comma 7 bis da art. 5, comma 8, L. R. 33/2015
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 5/2020
12Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 14 quater
( ABROGATO )
Note:
1Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 79, comma 13, L.R. 18/2005.
2Comma 3 sostituito da art. 10, comma 10, L. R. 17/2008
3Articolo abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 5/2013
4Articolo aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
Art. 15
1. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'
articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio.
2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi e, limitatamente all'anno 2000, alle Province nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m).
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa.
4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.
5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalità indicate nei decreti di concessione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 103, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
4Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 16
(Barriere architettoniche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.
2 bis.Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 18/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 5/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 11, L. R. 5/2013
4Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 37/2017
5Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 17
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 18/2011
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 18
(Presidi di rilevanza regionale)
1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attività dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture è effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. In attuazione dell'
articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l'attività di informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall'associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine.
2 bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la
legge regionale 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap.
3. Allo scopo di sostenere le attività indicate ai commi 1, 2 e 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti interessati.
4. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.
5. I beneficiari dei contributi, nei termini e con le modalità indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo la destinazione prevista dai predetti decreti, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.
6. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di assicurare un'adeguata strutturazione all'attività d'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere altresì all'associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine un contributo 'una tantum' da destinare all'acquisizione di idonee attrezzature e programmi informatici.
7. L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale dell'assistenza sociale un apposito progetto corredato del preventivo di spesa.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 11, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 12, L. R. 17/2008
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 30, L. R. 14/2016
4Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 19
( ABROGATO )
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 2, L. R. 23/1997
2Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3Comma 3 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4Comma 4 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
5Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 20
(Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)
1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.
2.
Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'
articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22
(Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.
3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 122, comma 7, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 43, L. R. 3/2002
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 26, L. R. 12/2003
4Articolo sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 4, L. R. 15/2014
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
7Articolo sostituito da art. 8, comma 10, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
9Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 20 bis
(Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)
1. L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.
2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.
3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.
4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.
5.
In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d'interesse all'inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell'articolo 4, comma 1 bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della
legge regionale 8 marzo 2019, n. 4
o successivamente nell'anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell'articolo 13 del <<Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della
legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
(Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l'accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all'ammissione al percorso di sperimentazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 4/2019
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 20 ter
(Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria)
1.
Alle persone con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali è riconosciuta una quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi, non a carico del Servizio sanitario regionale ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), tenendo conto della valutazione della situazione economica della persona.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui al comma 1, con priorità per i progetti personalizzati rientranti nelle sperimentazioni autorizzate dall'Amministrazione regionale e per quelli realizzati in convenzione con le aziende sanitarie.
3. I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti fra i soggetti gestori sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza ed erogati in via anticipata in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla domanda da presentarsi annualmente entro il 31 gennaio. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 29, lettera b), L. R. 13/2019
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 30, L. R. 13/2019
3Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 67, L. R. 1/2007
2Articolo sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 24/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 39, L. R. 22/2010
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 23/2013
5Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
6Articolo sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 14/2018
7Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999