LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
1. La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari amministrativi e contabili;
b) Servizio degli affari generali e della consulenza;
c) Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

2. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Segreteria generale straordinaria fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico, ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e q) della legge regionale 13 luglio 1990, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Servizio degli affari generali e della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; cura altresì l'elaborazione dei testi normativi di iniziativa giuntale nelle materie di competenza della Segreteria generale straordinaria, l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione, la trattazione degli affari contenziosi in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della Segreteria generale straordinaria in collegamento con i Servizi competenti e fornisce altresì il supporto giuridico-amministrativo ai diversi Servizi della Segreteria generale straordinaria al fine di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti il personale, l'organizzazione interna, i servizi generali ed i servizi di economato.
4. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, nonché quelli di carattere tecnico della Segreteria generale straordinaria ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo altresì al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.
5. Al fine di raccogliere e diffondere a livello nazionale ed internazionale la documentazione legislativa, amministrativa, tecnica e progettuale elaborata nell'ambito del processo della ricostruzione, la Segreteria generale straordinaria, oltre ai servizi di cui al comma 1, si avvale di due dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità di cui all'articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
6. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.
7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale straordinario e dei dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 1, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore delegato alla ricostruzione presenta alla Giunta regionale una proposta di accorpamento con altra Direzione regionale, in modo da valorizzare la positiva esperienza e le professionalità maturate nella ricostruzione del Friuli terremotato.
9. 
( ABROGATO )
(4)
10. 
( ABROGATO )
(1)
11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 1997.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 31/1997
2Il Servizio degli affari amministrativi e contabili e' soppresso dall' articolo 14 della L.R. 25/99.
3Integrata la disciplina del comma 8 da art. 14, L. R. 25/1999
4Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010