LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 66
 
1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità 'una tantum' in relazione alla pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i Sindaci e gli altri amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della Regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:
a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
b) con l' indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:
a) per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
b) per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio l979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
c) per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

4. Ai fini del presente articolo, i Comuni classificati danneggiati, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 1614/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977, sono equiparati ai Comuni classificati gravemente danneggiati.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, nonché degli Assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'Amministrazione regionale.
6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.