LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 64
 
1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal Sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 24/2005