LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 63
 
1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi entro il termine semestrale indicato dall'articolo 26 della legge regionale 37/1993. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.