LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 62
 
1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole << per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa >> sono aggiunte le seguenti: << nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 >>.