LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 60
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano provveduto, in sostituzione della ricostruzione, all'acquisto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande sono utili alla concessione dei benefici di cui al comma 1.