LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 58
 
1.
Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e modificato dall'articolo 81 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:
<< Art. 39 ter
 
1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo. >>.