LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 57
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o più membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.