LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 55
 
1. All' articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall' articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole << Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall' accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati >>, sono aggiunte le seguenti parole << e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. >>.