LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 51
 
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). >>.
2.
L'articolo 5, comma 11, della legge regionale 66/1991 è sostituito dal seguente:
<< 11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento fino al venti per cento dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46 bis della stessa legge regionale 63/1977. >>.