LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
 
1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette alla Segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.
2. L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991 come modificati ed integrati dagli articoli 49 e 51 della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in tale elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.