LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 49
 
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all' alinea del comma 6, dopo le parole << progetto esecutivo dell'intervento in questione >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>;
b) al comma 6, lettera a), dopo le parole << alla data degli eventi sismici >>, sono aggiunte le parole << ,in numero di due per ciascun proprietario >>;
c) al comma 7, dopo la parola << esecutivo >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>.