LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 42
 
1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1984, trovano applicazione anche ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di diniego ovvero di parziale concessione dei contributi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge su domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 21, L. R. 13/1998