LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 40
 
1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.
2. A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.