LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.