LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 36
 
1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.