LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
 
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.