LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
<< 5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

2. La categoria di intervento indicata dall'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è ammessa a finanziamento, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 53/1984.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 40, L. R. 13/1998