LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 32
 
1. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le spese concernenti l'acquisizione di aree effettivamente occupate per la realizzazione di opere di urbanizzazione ancorché esterne alle delimitazioni di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.