LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
 
1. Le domande eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 46 bis della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 31 della legge regionale 35/1979 e modificato dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, dai successori per causa di morte dei soggetti indicati agli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 63/1977 e 3 della legge regionale 45/1980, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della concessione dei benefici richiesti anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge regionale 26/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La concessione dei contributi indicati al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della pratica alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce l'effetto dell'annullamento del diniego di contributo pronunciato sulla domanda originaria dalla Segreteria generale straordinaria prima della data di entrata in vigore della presente legge.