LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
1.
All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite; essi sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:
a) in base alla data dell' atto di assegnazione provvisoria;
b) in base alla consistenza del nucleo familiare;
c) in base all'età del componente più anziano della famiglia. >>.