LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 
1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli stessi.
2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri Presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.