LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole << Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell' anticipazione, >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto, >>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.