LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
1. Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la compilazione degli elenchi e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, relativi ad edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.
2. In via transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, relative alla stipula da parte dei soggetti interessati della prevista convenzione per la conservazione dello stato degli edifici e la loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.
3. I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, che abbiano titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione ed il progetto esecutivo o il contratto di acquisto entro il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di contributo, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
4. Sono fatti salvi i rapporti contrattuali ed i relativi atti amministrativi assunti in regime di proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'Amministrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977.
5. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici situati nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 138, comma 38, L. R. 13/1998