LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.
2. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli enti locali di pari qualifica funzionale, in deroga ai limiti derivanti dalla tipologia dei Comuni, di cui all'articolo 2 delle norme emanate con DPR 25 giugno 1983, n. 347, ed all'articolo 21 del DPR 13 maggio 1987, n. 268.
3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.
4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.
5. Le spese derivanti dall' inquadramento del personale soprannumerario sono rimborsate ai Comuni, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.
6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni, delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.