LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. I soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera hanno titolo all'inquadramento in ruolo di cui al comma 1, lettere a) e b), subordinatamente alle seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e con riferimento al titolo di studio posseduto:
a) che siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale corrispondente;
b) che abbiano superato un apposito esame di idoneità, costituito da un esame-colloquio, da sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;
c) che siano titolari del rispettivo incarico o contratto d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.
4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.
5. Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di contratti d'opera, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, sono rimborsate ai Comuni da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.
6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti già titolari degli incarichi e dei contratti d'opera e inquadrati nel ruolo soprannumerario, di cui al comma 1, lettera b), di altri Comuni ed ivi trasferiti, anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine.
7. A far tempo dall'1 gennaio 1997 cessano i rimborsi a favore dei Comuni che si avvalgono degli incarichi e dei contratti d'opera di cui all'articolo 6 della legge regionale 37/1987.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 138, comma 32, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 33, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 35, L. R. 13/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 9/1999
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 73, comma 3, L. R. 9/1999
7Parole soppresse al comma 2 da art. 73, comma 4, L. R. 9/1999