LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 1
 (Norma programmatica)
1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, facilitandone l'accesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.
Note:
1Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 9/1999 , con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 74 della medesima L.R. 9/99.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 17, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Articolo sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 6, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
5Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
6Articolo sostituito da art. 158, comma 2, L. R. 2/2002
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 6, L. R. 23/2002
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 38, L. R. 14/2003
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
12Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
14Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 3
 Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge
regionale 36/1988)
1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all' articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l' attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;
b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un' agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 4
 (Documentazione e controlli)
1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:
a) copia dei contratto di mutuo;
b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;
c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:
1) la persistenza della destinazione commerciale o turistica dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;
2) il numero dei dipendenti dell'impresa.

2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 3, L. R. 2/2002
Art. 5
 (Ammissibilità alle agevolazioni e rendicontazioni)
1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge è la Direzione regionale del commercio e del turismo, che può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.
2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 40, L. R. 4/1999
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 41, L. R. 4/1999
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
4Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
5Articolo sostituito da art. 158, comma 4, L. R. 2/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, comma 25, L. R. 13/2002
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
9Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 7
 (Reimpiego dei fondi)
1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.