LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 33

Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente << Disciplina della riproduzione animale >>. Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 2
 (Regolamento regionale e tasse di concessione regionale)
1. Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1, nelle parti in cui esso demanda la competenza alle regioni, il Presidente della Giunta regionale emana apposito regolamento, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell' Assessore all' agricoltura di concerto con l'Assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l'istituzione di apposita Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale.
1 ter. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo e di certificazione d'impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d'intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale.
1 quater. Il prezzo all'utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d'impianto embrionale.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
2Comma 3 abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2002
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 19, L. R. 13/2002
5Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 19, L. R. 13/2002
6Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 19, L. R. 13/2002