LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 46
 (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
11/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9. >>.