LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 43
 (Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della
legge regionale 9/1996)
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.