LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 30
 (Modificazioni agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 80/1982)
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresì abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.