LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 28
 (Integrazioni all'articolo 5 della
legge regionale 45/1988)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.