LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 25
2.
L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
3. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione che in fase di commisurazione definitiva del contributo, come previsto dal quinto comma dell'articolo 13, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga documentata una spesa almeno superiore al 25 per cento rispetto al contributo assegnato.
4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 46/1991 sono abrogati.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5.
L'articolo 9 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>.

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007