LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 7
 (Controlli)
1. Lo svolgimento delle attività proprie dell'associazione è sottoposto ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Particolari prescrizioni possono essere stabilite per le funzioni affidate ai sensi dell'articolo 6.
2. Le associazioni trasmettono all'Assessore alle foreste e parchi, anche ai fini dell'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 4, le deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, nonché le deliberazioni di modificazione dello statuto ed ogni altra definita di straordinaria amministrazione.
3. La Regione può richiedere informazioni e notizie sia in ordine alle deliberazioni ad essa inviate, sia, nel rispetto dell'autonomia statutaria, su altre questioni riguardanti la vita associativa che abbiano rilievo pubblico.