LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 4
 (Istituzione dell'elenco delle associazioni riconosciute)
1. È istituito il pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L'elenco è formato e tenuto dall'Assessore regionale alle foreste e parchi; in esso sono indicati la denominazione, la sede, il numero degli associati, i dati di identificazione del patrimonio immobiliare e gli estremi del decreto di riconoscimento e di approvazione dello statuto.
2. L'iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio e così è annotata ogni variazione agli elementi di cui al comma 1. Dell'intervenuta iscrizione e di ogni successiva variazione è data notizia al comune ove ha sede l'associazione, alla provincia ed alla comunità montana nel cui territorio sono situati i beni immobili dell'associazione.